Condizioni generali di vendita - WM technics
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Condizioni generali di vendita

Art. 1
Validità delle condizioni | Contraenti | Prodotti


I prodotti, i servizi e le offerte dell’azienda WM technics Srl con sede in Italia, 39053 Prato Isarco (BZ), Via Briè, 15, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Bolzano 02929330211 (di seguito denominata anche “WM”, “il Produttore”, “l’Azienda” o “il Venditore”) sono soggetti alle presenti Condizioni Generali di Contratto che, qualora necessario, sono integrate e precisate da separati accordi contrattuali tra le parti.
Si respingono espressamente eventuali clausole difformi o conferme d’ordine del Committente (di seguito denominato anche “il Cliente” o “l’Acquirente”), che facciano riferimento alle proprie condizioni generali di vendita o di acquisto. Il Committente può essere sia un’impresa commerciale sia una persona fisica. WM e l’Acquirente sono congiuntamente denominati “i Contraenti”.
Salvo diversa indicazione, le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate “CGC”) disciplinano le operazioni di acquisto ai sensi dell’art. 1470 c.c. e segg.
Tutte le macchine e i servizi dell’Azienda, di seguito denominati “i Prodotti” o “i Beni oggetto di riserva di proprietà”, possono provenire da qualunque ambito di attività di WM, ossia dai comparti urban, agrar o ice.

Art. 2
Offerte e conclusione del contratto | Requisito della forma scritta | Penale di annullamento

  1. Le offerte all’interno di contenuti web, cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, ecc. sono da intendersi soggette a modifiche e non vincolanti, in particolare per quanto riguarda le indicazioni di prezzo. Le proposte specificamente formulate dall’Azienda sono vincolanti per un periodo di 30 giorni di calendario dalla loro data.
  2. Accordi accessori, modifiche, integrazioni e/o altre deroghe alle presenti CGC sono valide solo in presenza di espresso consenso da parte di WM. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, pena la loro nullità. Per forma scritta si intende una comunicazione inviata per posta, un’e-mail di cui sia possibile dimostrare la ricezione (conferma di lettura) o un fax.
  3. Le indicazioni contenute nelle offerte e/o nelle conferme d’ordine di WM, basate su un errore manifesto, ad es. un refuso o un errore di calcolo, non sono vincolanti per WM. In tal caso, prevale la dichiarazione palesemente intesa.
  4. La documentazione dell’offerta, i disegni, le descrizioni, i campioni e i preventivi dell’Azienda non possono essere divulgati, pubblicati, riprodotti o resi accessibili in altro modo a terzi senza la sua autorizzazione. Su richiesta, tale materiale deve essere restituito senza trattenerne alcuna copia.
  5. Qualora sia pattuito un pagamento anticipato, il contratto si considera concluso in modo vincolante solo in seguito al versamento integrale dell’importo dovuto sul conto del Venditore. Se il pagamento non viene effettuato per intero o entro il termine concordato, WM si riserva il diritto di ritirarsi dalla trattativa; in tal caso, il contratto non si perfeziona e WM ha inoltre il diritto di addebitare al Committente una penale fissa pari al cinque percento (5,00%) del valore dell’ordine, fatte salve ulteriori richieste di risarcimento danni.

Art. 3
Prezzi e variazioni

  1. I prezzi non includono l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge che, se del caso, deve essere esposta separatamente.
  2. I prezzi si intendono al netto dei costi di assicurazione, imballaggio e trasporto.
  3. Se tra la stipula del contratto e la data di consegna concordata e/o effettiva intercorrono più di sei (6) mesi, si applicano i prezzi dell’Azienda in vigore al momento della consegna o fornitura. A fronte di modifiche delle condizioni di importazione e delle tariffe doganali, aumenti dei prezzi da parte dei propri fornitori, incremento dei costi di manodopera e di trasporto o altri rincari imprevisti, l’Azienda ha il diritto di richiedere la riapertura delle trattative per una nuova determinazione del prezzo. Qualora da tali trattative emerga che il nuovo prezzo fissato da WM non è accettabile per il Committente, WM avrà facoltà di recedere dal contratto, con contestuale rinuncia del Committente a qualsiasi pretesa risarcitoria.

Art. 4
Tempi di consegna | Incoterms® 2020

  1. La comunicazione della disponibilità alla spedizione avviene esclusivamente previo rispetto delle condizioni di pagamento concordate, fatto salvo il diritto di recesso dalle trattative, la riserva di attivazione OTA ai sensi dell’art.7, punto 7, l’addebito della penale di annullamento e ulteriori pretese risarcitorie ai sensi dell’art. 2, punto 5 o dell’art. 5, punto 2 (indennità di fermo).
  2. I termini di consegna si intendono validi solo con riserva della tempestiva disponibilità delle scorte e del regolare approvvigionamento di WM da parte dei propri fornitori. Eventuali termini di consegna difformi da quelli vincolanti devono essere espressamente confermati per iscritto. In caso di mancato rispetto del termine di consegna concordato, il Committente rinuncia in ogni caso all’esercizio del diritto di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché a qualsiasi pretesa risarcitoria.
  3. Qualora la consegna o la prestazione subisca un ritardo a causa di circostanze imputabili a WM, ai suoi rappresentanti legali o ai suoi ausiliari, la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Questo principio si applica in particolare in caso di forza maggiore, sciopero, serrata, provvedimenti delle autorità, pandemie, interruzioni delle catene di approvvigionamento internazionali ecc., anche qualora tali impedimenti si verifichino presso i fornitori di WM o i loro subfornitori. Il termine supplementare che il Committente è tenuto a concedere in caso di ritardo nell’esecuzione è fissato in almeno otto (8) settimane e decorre dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte di WM.
  4. Salvo diversamente concordato per iscritto, si applica la seguente clausola Incoterms ® 2020: EXW – franco fabbrica Bolzano, ritiro presso lo stabilimento II in: -IT- 39100 Bolzano Sud (BZ), Via Giuseppe di Vittorio, 18.
  5. In caso di applicazione difforme degli Incoterms® CIF e/o CIP, il Venditore stipula almeno un’assicurazione merci sulla base delle Institute Cargo Clauses (C) o di condizioni equivalenti. Una copertura più ampia sarà attivata esclusivamente su richiesta scritta dell’Acquirente e contro rimborso dei relativi costi.

Art. 5
Spedizione e trasferimento del rischio | Indennità di fermo

  1. Il rischio è trasferito al Committente non appena la spedizione è consegnata alla persona e/o alla società incaricata del trasporto o ha lasciato lo stabilimento aziendale ai fini della consegna. In caso di ritardo o mancata esecuzione della spedizione su richiesta del Committente, il rischio passa a quest’ultimo al momento della comunicazione della disponibilità al trasferimento dei beni.
  2. In caso di mancato ritiro della merce alla data concordata o di impossibilità della consegna, perché l’Acquirente è in ritardo con il pagamento o ha violato gli obblighi di collaborazione, il Venditore è autorizzato ad addebitare un’indennità forfettaria di fermo pari a 80,00 EUR per ogni giorno di calendario, a decorrere dal giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione. Resta salva la facoltà di far valere un danno ulteriore.
  3. Ai sensi dei punti 1 e 2 del presente paragrafo, il rischio è trasferito anche nel caso di Beni oggetto di riserva di proprietà consegnati con riserva di attivazione OTA.

Art. 6
Diritti di garanzia | Limitazione di responsabilità

  1. Se la prestazione fornita da WM o l’oggetto della fornitura è comprovatamente difettoso, l’Azienda può, a sua discrezione, fornire un prodotto sostitutivo o eliminare il difetto. Entro un termine ragionevole, è consentita la ripetizione degli interventi volti alla rimozione del vizio, di norma almeno tre (3) volte.
  2. Il diritto del Committente di far valere le proprie pretese in caso di difetti decade comunque entro 12 (dodici) mesi dal trasferimento del rischio, salvo che la legge non prescriva un termine più lungo.
  3. Immediatamente dopo la ricezione del Prodotto o il completamento dei lavori, il Committente è tenuto a sottoporre i beni consegnati e/o le prestazioni fornite da WM (ad es. mappatura dei percorsi tramite Indoor-IPS) a un controllo funzionale completo, sulla base dei manuali e delle istruzioni fornite a WM. Eventuali difetti evidenti devono essere segnalati immediatamente dopo l’esecuzione di tale controllo di accettazione. Tale verifica avviene di norma mediante la compilazione del verbale di consegna della macchina corrispondente. In caso contrario, al fine di preservare i diritti relativi a difetti occulti, questi devono essere segnalati per iscritto all’Azienda senza indugio e, in ogni caso, al più tardi entro otto (8) giorni dalla loro scoperta, pena la decadenza dei diritti di garanzia. Gli articoli difettosi devono essere tenuti a disposizione di WM per l’ispezione, nello stato in cui si trovano al momento della constatazione del difetto. In assenza di segnalazione scritta dei vizi, i prodotti e/o le prestazioni si considerano accettati senza riserve. Qualora il Committente non sia un’impresa commerciale, bensì un consumatore finale, il termine per i reclami relativi a difetti evidenti è di 14 giorni dal controllo funzionale ovvero, in caso di vizi occulti, dalla loro scoperta.
  4. Scostamenti irrilevanti e ragionevoli nelle dimensioni e nelle varianti, in particolare in caso di ordini supplementari, non danno diritto a reclami, salvo che sia stata espressamente concordata la piena conformità. Migliorie e modifiche tecniche necessarie sono considerate conformi al contratto, purché non comportino un peggioramento della funzionalità d’uso.
  5. In caso di mancata osservanza delle istruzioni d’uso o di manutenzione fornite dall’Azienda, di modifiche apportate ai Prodotti, di sostituzione di parti o di utilizzo di materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, decade qualsiasi garanzia, salvo che il Committente non sia in grado di confutare adeguatamente l’affermazione secondo cui il difetto è stato causato da una di tali circostanze.
  6. È esclusa qualsiasi responsabilità per la normale usura (parti soggette a usura) e/o per difetti derivanti dal mancato utilizzo dei Prodotti per un periodo superiore a dodici (12) mesi.
  7. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alla vendita di articoli usati. Per gli utenti finali, il termine per la rivendicazione dei diritti di garanzia è di tre (3) mesi. Se il Committente è un’impresa o un operatore commerciale, gli articoli usati vengono consegnati con esclusione di qualsiasi diritto di garanzia.
  8. Qualora l’Azienda fornisca al Committente informazioni sull’utilizzo del proprio Prodotto oltre gli obblighi previsti dalla legge, ne risponde solo se, a fronte di tale prestazione, è stato pattuito un compenso specifico.
  9. Le richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità nella conclusione del contratto o da illeciti civili, che non siano contemporaneamente basate sulla violazione di un’obbligazione contrattuale principale da parte di WM, sono escluse sia nei confronti di quest’ultima sia dei suoi ausiliari, nella misura in cui il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave. Ciò non si applica alle richieste di risarcimento derivanti dalla mancanza delle caratteristiche contrattualmente prescritte, volte a tutelare il Committente dal rischio di ulteriori danni derivanti da vizi.
  10. L’eventuale responsabilità di WM è comunque limitata al danno prevedibile tipico della fornitura (ad es. costi per l’utilizzo di macchinari alternativi), fino all’importo concordato per ciascun contratto, IVA esclusa.

Art. 7
Riserva di proprietà | Riserva di attivazione OTA

  1. Fino al soddisfacimento di tutti i crediti vantati a qualsiasi titolo giuridico nei confronti del Committente dall’Azienda, quest’ultima si riserva la proprietà dei beni consegnati e delle funzionalità digitali (come ad es. “connect”) (Beni oggetto di riserva di proprietà).
  2. Il Committente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all’Azienda eventuali pignoramenti che interessano i beni di cui sopra e a informare i creditori della riserva di proprietà. Non è autorizzato a vendere, donare, dare in pegno o cedere a titolo di garanzia i Beni oggetto di riserva di proprietà, salvo nei casi indicati nei seguenti paragrafi.
  3. Se la consegna è destinata a un’attività commerciale gestita dal Committente, i beni possono essere rivenduti nell’ambito di una corretta gestione aziendale. In tal caso, i crediti di quest’ultimo nei confronti del proprio cliente derivanti dalla rivendita vengono ceduti sin d’ora a WM. In caso di rivendita dei beni a credito, il Committente deve a sua volta riservarsi la proprietà nei confronti del proprio cliente. I diritti e le pretese derivanti da questo riservato diritto di proprietà nei confronti del proprio cliente sono ceduti a WM.
  4. Un eventuale trattamento o lavorazione dei Beni oggetto di riserva di proprietà da parte del Committente viene effettuata gratuitamente per conto di WM. In caso di lavorazione, unione, mescolamento o combinazione dei Beni oggetto di riserva di proprietà con altri non appartenenti all’Azienda, la quota di comproprietà che ne deriva sull’oggetto nuovo spetta a quest’ultima in proporzione al valore dei Beni oggetto di riserva di proprietà, rispetto agli altri beni lavorati al momento in cui ha luogo tale trasformazione.
  5. Se i Beni oggetto di riserva di proprietà vengono installati dal Committente o per suo conto come componenti essenziali in un immobile di terzi (ad es. sensori “Connect” all’interno di un palazzetto del ghiaccio), il Committente cede sin d’ora a WM qualsiasi credito nei confronti di tali soggetti, incluse eventuali pretese legate a un compenso, con tutti i diritti accessori, compresa la concessione di un’ipoteca di garanzia.
  6. In caso di condotta non conforme al contratto da parte del Committente, in particolare di ritardo nel pagamento, WM ha il diritto – in seguito a diffida e dichiarazione di recesso – di bloccare digitalmente a distanza e/o ritirare i beni consegnati, mentre il Committente è tenuto a restituirli, assumendosi i costi di smontaggio e trasporto di ritorno. Se il Committente ha adempiuto al contratto, l’Azienda è tenuta a restituire i beni, ma anche in questo caso i costi di trasporto sono a carico suo.
  7. WM si riserva il diritto di consegnare i Beni soggetti a riserva di proprietà completamente privi di software o con software non installato integralmente. WM si riserva l’attivazione di queste funzionalità tramite tecnologia “Over the Air” (cosiddetta “OTA”, “functions on demand”), fino a quando il Committente non ha adempiuto a tutti i propri obblighi. Questa “riserva di attivazione OTA” non conferisce al Committente alcun diritto di reclamo per difetti, ai sensi dell’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

    Art. 8
    Pagamento | Interessi di mora |
    Principio solve et repete

    1. Salvo diversamente concordato, le fatture dell’Azienda sono pagabili a vista senza detrazioni. Di norma, la condizione prevista è il 100% di anticipo. Il pagamento deve essere effettuato in euro entro i termini indicati nella conferma d’ordine o nella fattura. Eventuali spese bancarie e altre relative a detta transazione sono a carico del Committente.
    2. L’Azienda si riserva espressamente il diritto di rifiutare assegni o cambiali. L’accettazione avviene sempre solo a titolo di adempimento. Le spese di sconto e di cambio, a carico del Committente, sono immediatamente esigibili.
    3. Qualora l’Azienda venga a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la solvibilità del Committente, ad es. in caso di assegno insoluto o mancato adempimento dei suoi obblighi di pagamento, WM ha il diritto di richiedere il versamento dell’intero debito residuo, compresi i crediti non ancora scaduti, anche se in precedenza erano stati accettati assegni o concesse condizioni diverse. In questa evenienza, WM ha inoltre il diritto di richiedere ulteriori garanzie.
    4. Se il Committente sospende definitivamente i pagamenti e/o se viene richiesta l’apertura di una procedura di insolvenza sul suo patrimonio, WM ha il diritto di recedere dalla parte non ancora eseguita del contratto e da tutti gli altri accordi. In caso di prestazioni già effettuate per Prodotti e servizi non ancora consegnati o accettati, WM ha altresì il diritto di fatturare i costi sostenuti, maggiorati di una penale forfettaria pari al dieci percento (10,00%) del valore dell’ordine, fatte salve ulteriori pretese risarcitorie.
    5. Nonostante eventuali disposizioni contrarie del Committente, WM ha il diritto di imputare inizialmente i pagamenti ai debiti più vecchi. In tal caso, l’Azienda informerà il Committente in merito a tale modalità evenienza. Qualora siano già stati sostenuti costi e interessi, l’Azienda ha il diritto di imputare il pagamento prima ai costi, quindi agli interessi e infine alla prestazione principale.
    6. In caso di ritardato pagamento da parte del Committente, l’Azienda ha il diritto di addebitare gli interessi di mora previsti dalla legge che, per i clienti esercenti un’attività economica, sono determinati dal D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. È salvo il diritto dell’Azienda di far valere ulteriori danni causati da tale ritardo.
    7. Si applica il principio “solve et repete”, secondo cui il Cliente non può sollevare obiezioni per evitare o ritardare la prestazione dovuta. Eventuali contestazioni di qualsiasi tipo non conferiscono il diritto di sospensione del pagamento o compensazione, salvo che si tratti di crediti opponibili già accertati con sentenza definitiva o non contestati da WM.
    8. In caso di ritardato pagamento da parte del Committente, anche in relazione a una singola fattura rateale o periodica (ad es. per prestazioni quali utilizzo di software, assistenza, noleggi o simili), WM ha il diritto di recedere da ogni contratto, di richiedere il pagamento dell’intero debito residuo e di sospendere tutte le consegne, anche se non direttamente collegate all’ordine relativo al quale si è verificato il ritardo nel pagamento.

    Art. 9
    Clausola “No re-export to Russia”

    1. Il Committente non può vendere, esportare o riesportare, né direttamente né indirettamente, verso la Federazione Russa o ai fini di un utilizzo in tale Paese, i beni forniti nell’ambito o in esecuzione del presente contratto che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12, lett. g), del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
    2. Il Committente si impegna a fare tutto il possibile per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non sia vanificato da terzi nella catena commerciale a valle, compresi eventuali rivenditori.
    3. Il Committente istituisce e mantiene un adeguato meccanismo di monitoraggio, volto a individuare eventuali comportamenti di terzi nella catena commerciale a valle, inclusi possibili rivenditori, che possano compromettere o eludere la finalità di cui al paragrafo (1).
    4. Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituisce un inadempimento grave di un elemento essenziale delle presenti Condizioni Generali di Contratto; in tal caso, il Produttore avrà diritto di richiedere adeguate misure correttive, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
      1. la risoluzione del presente contratto; e
      2. una penale pari al 100% del valore complessivo del presente contratto o del prezzo delle merci esportate, a seconda di quale importo sia maggiore.
    5. Il Committente è tenuto a informare immediatamente il Venditore in merito a eventuali problemi nell’applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (1). Entro due settimane dalla semplice richiesta di tale comunicazione, il Committente fornirà al Produttore informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3).

    Art. 10
    Protezione dei dati

    I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali forniti loro esclusivamente nell’ambito del presente contratto e a rispettare tutti i requisiti del GDPR. In particolare, WM conferma, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati personali raccolti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, memorizzati in formato cartaceo o telematico, saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali, contabili o altri di legge, nonché per la gestione di clienti e fornitori, per controlli e analisi, per l’invio di materiale a fini amministrativi, commerciali o promozionali. Il conferimento dei dati richiesti/raccolti è necessario per l’adempimento degli obblighi sopra indicati. Il mancato consenso al trattamento dei dati può rendere impossibile la conclusione del contratto. Il trattamento viene effettuato manualmente o con strumenti telematici da parte di persone autorizzate, nominate a norma di legge e informate sui limiti di tale trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento viene, inoltre, eseguito in modo da garantire la riservatezza dei dati e impedire l’accesso da parte di persone non autorizzate. Nei settori citati e per motivi di opportunità, i dati personali possono essere trasmessi ad autorità, agenzie, consulenti e altri liberi professionisti, istituti di credito, compagnie di assicurazione e clienti. Tramite semplice richiesta avanzata al titolare del trattamento, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D.lgs. 196/2003 e agli artt. 12 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679. Parimenti, nel trattamento dei dati personali riguardanti la società WM, che erano, sono o saranno in suo possesso, il Committente si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    Art. 11
    Diritto applicabile | Foro competente | Lingua | Clausola di salvaguardia

    1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto e tutti i rapporti giuridici tra WM e il Committente sono regolati dal diritto della Repubblica Italiana.
    2. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente rapporto contrattuale è il Tribunale di Bolzano, 39100 (BZ) – Italia.
    3. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto fosse o divenisse inefficace, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti clausole né degli accordi intercorsi tra WM e il Committente
    4. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono disponibili in diverse varianti linguistiche, ma in caso di discrepanze prevale quella pubblicata in tedesco.

    Prato all’Isarco,16 marzo 2026